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Statuto nazionale dell'Associazione ARCI
Approvato al Congresso Nazionale di
Cervia del 23/26 febbraio 2006
STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI,
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PREMESSA
Siamo un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici
nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la
continuità storica e politica con l'ARCI delle origini (oggi Federazione
ARCI) fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
L'associazione afferma tutto ciò come valore fondante, e conferendo maggiore
evidenza all'acronimo storico, trasforma la propria denominazione da "ARCI
Nuova Associazione" in "Associazione ARCI".
L'Associazione ARCI si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di
liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione
nella Costituzione repubblicana.
L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'ONU ed
opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione
degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei
cittadini.
TITOLO I - definizione e finalità
Art. 1
L'Associazione ARCI (da qui in poi nominata "ARCI" nel presente testo) è
un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della Legge
383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di
terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete
integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove
cultura, socialità e solidarietà.
L'ARCI sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica
fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare
la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come
condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di
promozione sociale e del terzo settore.
L'ARCI, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno
la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in
forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la
distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2
L' ARCI è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima
libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e
garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio
associativo sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso,
l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori
associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni
affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello
internazionale.
L'ARCI riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e
statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala
regionale, territoriale e locale in pieno spirito federale.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione
culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive,
promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica
alle azioni di solidarietà e di cittadinanza, e come strumento e pratica di
costruzione e rafforzamento delle relazioni e della politica associativa di
cooperazione internazionale.
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e
regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni
regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea e l'azione
politica per la riduzione delle spese militari
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi
giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento
della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare
sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi
di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il
rapporto tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative
e di socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti,
delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela
delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e
di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi
individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo
individuo alla propria autodeterminazione. l'Associazione individua nella
filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad
affrontare situazioni di disagio ed emarginazione.
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al
razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione,
alla solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui
nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e
della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a
tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un
movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia
sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in
ogni luogo; la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali
per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli,
attraverso:
- la realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e
all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani
generazioni;
- iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata;
- campagne e progetti di educazione allo sviluppo.
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di
crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone
diversamente abili;
p) l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che
faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del
proprio modello di sviluppo;
q) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di
violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle
pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di
attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
r) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico,
della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e
arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono,
a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di
turismo consapevole. In generale tutti i campi in cui si manifestino
esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si
possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di
violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di
emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di
intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
t) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione
dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le
istituzioni;
u) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni
culturali;
v) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di
diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla
legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche
sociali;
x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza
radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la
comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte
al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo,
d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma
anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione
con associazioni ed altri enti;
bb) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione
diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per
ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro
nazionale sul turismo;
cc) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie
multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e
comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema
associativo.
TITOLO II - la forma associativa
Art. 4
Possono aderire all'ARCI associazioni e cittadini che si riconoscono ed
accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono
condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e
l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera
sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci
della associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo
dirigente del Comitato Territoriale.
Art. 5
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa
associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione é subordinata
all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili
che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza
di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per
tutti gli associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di
iniziativa ed espressione dell'Associazione.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività
promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario,
o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere
eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi
dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi
dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato
degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso
rimborsabile o trasmissibile.
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti
avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota
associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da
parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO III - il sistema istituzionale
Art. 8
L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri
all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che
traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di
una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo
nazionale.
Art. 9
Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle
associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola
nei seguenti livelli:
- territoriali;
- regionali;
- nazionale.
Art. 10
Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, è il principale livello del
coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione
nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle
opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi
associative.
Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative
responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e
collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il
comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la
corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative
vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione
da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a
seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere
al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea
straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle
condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere
direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al
Collegio dei garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si svolgono nel territorio di
sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi
è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni
Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si
conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli
eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso
il Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, ecc, deve essere
garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e
ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in
accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la
legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è
demandata ai singoli Comitati sulla base delle loro peculiari
caratteristiche e specificità.
Art. 11
Il Comitato Regionale coordina l'iniziativa associativa dei Comitati
Territoriali, promuove l'iniziativa dell'Associazione sul territorio
regionale nonché il suo sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi
Comitati Territoriali.
E' strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello
nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai
coordinamenti e alle reti nazionali.
Sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei
confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale,
definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.
Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi
statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati
territoriali. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione e il
funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta
gestione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni
e la realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono
equiparati a Comitati Regionali.
Art. 12
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche
funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo
dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli
adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento
dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di
sussidiarietà, a partire dalla valorizzazione del livello regionale.
Competenze e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio,
in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti
economici ed organizzativi.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ARCI nei confronti
delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.
Art. 13
I Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di
coordinamento dell'Associazione nazionale, devono essere dotati di atto
costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi. Tali statuti
devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale
relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, art. 28, e devono essere
inviati al Collegio dei Garanti nazionale, il quale esprime parere di
legittimità e congruità statutarie.
Titolo IV - Organismi nazionali
Art. 14
Sono organismi di direzione nazionale:
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- la Presidenza Nazionale.
È organismo consultivo nazionale il coordinamento dei presidenti regionali.
Art. 15
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite
dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e
rappresentanza territoriale; esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal
caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della
maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi
di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei
soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme
di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno
richiesto la convocazione.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza
dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella
sede, e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
Esso ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali
sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario;
- promuove lo sviluppo dell'associazione nelle aree deboli, anche attraverso
l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a
mantenere operante.
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- convocare periodicamente l'Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche
tematiche
- convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e
licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o
patti sindacali;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi
dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di
commissariamento di strutture regionali e territoriali;
- su proposta del Presidente Nazionale, elegge la Presidenza Nazionale;
- su proposta della Presidenza Nazionale istituisce i coordinamenti tematici
e ne definisce i criteri di composizione.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non
superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di
dimissionari o decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza
superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei
Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie
possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è
conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore
surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 29 e 30.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli
opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili
derivanti da intervenute norme e disposizioni di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno; può essere
convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi
componenti il Presidente Nazionale. In questo caso il Consiglio Nazionale
convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi
dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli
organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale il
Consiglio Nazionale convocherà il Congresso Straordinario secondo le
modalità previste dall'art. 15.
In ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale
rappresentanza sono conferiti al componente anagraficamente più anziano
della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla
convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante
pro-tempore.
Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in
quella sede.
Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e
ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio su sua
proposta.
Convoca e presiede il Coordinamento dei Presidenti Regionali.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale
dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati
congressuali consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di
ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al
componente anagraficamente più anziano della Presidenza, che provvederà,
entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale
per nominare un legale rappresentante pro-tempore.
Art. 18
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale dell'Associazione.
Assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella
gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di
dipartimenti e/o uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe e/o
incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di
verifica e valutazione dei medesimi.
Presenta al Consiglio nazionale la proposta di documento economico di
previsione e il rendiconto economico finanziario, con una relazione
illustrativa.
Propone al Consiglio Nazionale i coordinamenti tematici e i criteri per la
loro composizione.
La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al
suo interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione
precedente per la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in
particolare di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione,
postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria
anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e
privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti,
transigere, nominare avvocati.
La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio nazionale alla
prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del
Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli
atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
Art. 19
Il coordinamento dei Presidenti Regionali è un organismo con funzione
consultiva, costituito al fine di promuovere, in relazione con la
presidenza, la programmazione condivisa delle politiche nazionali e il
raccordo funzionale con il territorio.
E' composto dai presidenti regionali ed è convocato e presieduto dal
Presidente nazionale dell'associazione; è inoltre convocato su richiesta di
almeno un quarto dei presidenti regionali. Ogni presidente regionale può
delegare di volta in volta a rappresentarlo un altro dirigente del suo
comitato.
Il coordinamento deve essere convocato in ogni caso nella fase di
elaborazione del documento di previsione economico e programmatico e della
campagna di tesseramento.
TITOLO V - la democrazia e la partecipazione
A) I principi generali
Art. 20
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa
dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto
alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo;
la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi
o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla
maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i princìpi esposti nel precedente art. 23, la convocazione
degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano
la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente
definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza
semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà
più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o
straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare
rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai
componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al
corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione
degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 21
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di
norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli
aventi diritto.
Art. 22
Ogni organismo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi
dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito
regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo
dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi
componenti.
Art. 23
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo
dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del
collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza
del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e
predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure
atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale
agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera,
dal primo Consiglio Nazionale convocato.
Art. 24
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione
degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 70%
dei componenti.
Art. 25
Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità, in un'ottica di una
costante crescita del gruppo dirigente, si adotta il principio di non
rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di
Presidente di Comitato Regionale.
B) Forme e strumenti della partecipazione
Art. 26
L'associazione, al fine di garantire e valorizzare la più ampia
partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e
attuazione del programma di lavoro, costituisce coordinamenti tematici anche
a carattere permanente, e promuove reti e gruppi di lavoro.
Art. 27
I coordinamenti tematici sono nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta
della Presidenza Nazionale. Rispondono al Consiglio Nazionale e sono
coordinati da componenti della Presidenza Nazionale.
TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo
Art. 28
Sono organismi di garanzia e controllo:
- il collegio dei garanti;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 29
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il
compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli
organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli
organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art. 13;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi
dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra
gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o
ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei
Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla
richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le
decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in
appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione
del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che
sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da sette componenti effettivi e
tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una
effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano
dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di
organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un
Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di
competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi
dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare
alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole
democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente ed
obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene
portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg.
dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi
dirigenti nazionali.
Art. 30
Il collegio dei revisori dei conti è organo di verifica e controllo
amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed
è eletto nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei
bilanci alle scritture;
- presentare al consiglio nazionale una relazione scritta sul rendiconto
economico e finanziario.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un
Presidente.
I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di
partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.
TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 31
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità
sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 32
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni
aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 33
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza Nazionale predispone:
- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed
approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere
prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando
criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario con una relazione illustrativa, che
deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine
dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in
caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed
i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste
rettificatile che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.
Art. 34
L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.
Art. 35
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle
obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VIII- norme finali e transitorie
Art. 36
In deroga a quanto previsto nell'art. 24 in merito alla rappresentanza di
genere, ai fine della composizione del Consiglio Nazionale, qualora le
condizioni attuali non ne consentano la immediata applicazione, gli
organismi dirigenti nazionali sono impegnati al raggiungimento
dell'obiettivo previsto, anche attraverso gli strumenti della cooptazione e
della sostituzione. Essi sono altresì impegnati a sviluppare nel corso del
mandato congressuale politiche attive che favoriscano il miglior equilibrio
di genere.
Art. 37
Lo scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5
degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente
convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza
scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle
dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da
un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto
disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.
Art. 38
L'ARCI aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini
statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente
alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli
elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della
Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti all'ARCI
beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale
delle finalità perseguite (D.Lgs. del 2/8/67 Ministero degli Interni).
Art. 39
Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua
bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori
azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI,
e come tali alla stessa L'ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La
rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un
soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro
utilizzo in qualsiasi forma.
Art. 40
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme
vigenti in materia.
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