|
STATUTO
PROVINCIALE
Approvato dal quarto Congresso Provinciale
ARCI - 13 marzo 2010
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA
PREMESSA
L’Associazione ARCI riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei
valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo,
valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione
della Repubblica Italiana.
L’Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo dell’ONU ed opera per un’Europa dei cittadini.
L’Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del
solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica
con l’ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero
dell’Interno.
DEFINIZIONE E FINALITÀ
Art. 1
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è un’Associazione di Promozione
Sociale, costituita ai sensi della Legge Regionale 34/2002 e della Legge
383/2000, autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo
che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della
partecipazione e dell’autogestione; promuove il libero associazionismo dei
cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso
di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per
favorire un’articolata dialettica della democrazia.
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza favorisce il radicamento di questi
valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio provinciale,
riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria
alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.
Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione
umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una
forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul
volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è il principale livello del
coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’Associazione
ARCI nel territorio; valorizza l’insediamento associativo, dotandosi delle
opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi
associative.
Rappresenta l’associazione nei confronti di enti locali, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative
responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e
collettivi.
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è iscritta nel Registro Provinciale
delle Associazioni di Promozione Sociale e, per tramite dell’associazione
nazionale, è iscritta nell’omonimo Registro Nazionale.
L’Associazione ha sede legale a Piacenza in via Serravalle Libarna 5.
L’Associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.
Art. 2
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza si impegna per il pieno
riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell’associazionismo,
valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la
costituiscono.
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza vuole intervenire con la propria
pratica associativa nell’articolazione della dialettica democratica
all’interno del proprio territorio.
In quanto forma di autorganizzazione della società civile, ARCI Comitato
Provinciale di Piacenza esprime una propria autonoma soggettività politica,
sempre nel rispetto dei valori e dei principi espressi dall’Associazione
ARCI e dal suo Statuto; vuole interloquire, in forza del suo concreto agire
sociale, con altri soggetti come i Partiti, gli Enti e le Istituzioni.
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza promuove ed organizza l’impegno
sociale volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di specifiche
forme associative e la valorizzazione dei singoli nelle esperienze
collettive, favorendo la crescita culturale degli individui, promuovendo nel
contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena
e consapevole attività delle persone.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento di ARCI Comitato
Provinciale di Piacenza:
- l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, anche
attraverso la pratica del servizio civile, e l’azione politica per la
riduzione delle spese militari;
- l’impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il
riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo
strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso
l’immigrazione e di lavoro interculturale;
- l’azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività
di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche
ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione
culturale;
- l’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni
ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- l’intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva
di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti non profit;
- l’intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e
arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall’attivazione
di gemellaggi, scambi internazionali e politiche legate al turismo;
- l’iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia
della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio
modello di sviluppo;
- l’iniziativa e l’attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle
aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di
associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti
dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza,
deve costituire l’elemento principale per dare sostegno alla loro
soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati
strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari
opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e
di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di
orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo
la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del
diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- l’impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come
partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al
razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione,
alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone,
che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione
di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva,
le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione
telematica;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo,
d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma
anche all’interno di strutture educative e scolastiche, in collaborazione
con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà
internazionale, e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l’iniziativa e l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli
anziani;
- la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di
potere.
Art. 4
Rappresentano specifici settori di attività di ARCI Comitato Provinciale di
Piacenza:
- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il
teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea, la scrittura, le arti
visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia;
- la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva;
- le attività formative ed educative;
- le attività ludiche;
- il turismo sociale, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- gli scambi internazionali, come possibilità di confronto fra culture ed
esperienze diverse;
- la cooperazione e la solidarietà internazionale e l’educazione allo
sviluppo;
- gli interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza
fra etnie diverse;
- l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle
problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del
disagio sociale;
- interventi per favorire la partecipazione, l’integrazione e la vita attiva
degli anziani;
- la consulenza legale e fiscale e i servizi amministrativi e contabili alle
proprie basi associative.
Art. 5
Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi
all’associazione, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose,
sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e
professione.
FORMA ASSOCIATIVA
Art. 6
Possono aderire ad ARCI Comitato Provinciale di Piacenza circoli,
associazioni a carattere locale e singoli cittadini che si riconoscono ed
accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; è
condizione per l’adesione l’acquisizione della tessera nazionale
dell’associazione quale propria tessera sociale.
I soci collettivi, con l’adesione ad ARCI Comitato Provinciale di Piacenza,
mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto
ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 7
I circoli sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica
di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza. La loro adesione annuale è
subordinata all’esistenza nel proprio Statuto di quelle norme o principi
inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico
dell’Associazione ARCI, quali: l’assenza di fini di lucro; la
indivisibilità, anche in forma indiretta, degli avanzi di gestione; i
principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza
amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli
associati.
I circoli sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed
espressione dell’associazione.
Art. 8
Ai soci individuali sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure
adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli
associati in accordo con i principi istituzionali dell’associazione ed in
armonia con la legislazione vigente.
Art. 9
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall’associazione, concorrere
all’elaborazione del programma e approvare i bilanci preventivi e
consuntivi;
- eleggere, nelle forme della democrazia diretta o di mandato, gli organismi
di direzione, di garanzia e di controllo dell’associazione ai vari livelli
ed essere eletti negli stessi.
Sono tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi
dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato
degli organismi di garanzia dell’associazione.
Art. 10
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi
avviene:
- per il mancato rinnovo dell’adesione annuale o del pagamento della quota
associativa;
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione
annuale da parte degli organismi dirigenti dell’associazione;
- per dichiarazione di espulsione diventata definitiva.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 11
Il Comitato Provinciale è il principale soggetto dell’iniziativa politica ed
organizzativa dell’Associazione ARCI sul territorio; è istanza elettiva di
direzione sul territorio ed esprime l’insieme delle basi associative dei
soci operanti nella provincia di Piacenza; attraverso la realizzazione di
proprie iniziative ARCI Comitato Provinciale di Piacenza esercita la
direzione dell’Associazione nella zona di propria competenza; promuove la
costituzione di nuove basi associative ed opera per la salvaguardia ed il
potenziamento di quelle già esistenti; in concorso con queste o direttamente
può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle proprie finalità
sociali; stabilisce rapporti di collaborazione con altre esperienze
associative, politiche, culturali, istituzionali, economiche, pubbliche e
private.
Fornisce supporti e servizi culturali e tecnici ai soci individuali e alle
basi associative; elabora progetti ed avanza proposte agli Enti Locali ed
alle Istituzioni pubbliche e private; può promuovere la costituzione di
strutture imprenditoriali; può ricevere la delega da parte dell’associazione
nazionale su questioni specifiche.
Rappresenta l’Associazione ARCI nei confronti di Enti Locali, Istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche nel proprio ambito territoriale.
Art. 12
Sono Organismi di Direzione di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza:
- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Presidente;
- la Presidenza Provinciale.
Art. 13
Il Congresso Provinciale si svolge di norma ogni quattro anni; è preparato
dalle assemblee nei circoli e nelle associazioni aderenti, che eleggono i
propri delegati secondo le norme stabilite dal Consiglio Provinciale.
Esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell’associazione;
- discutere, modificare ed approvare il presente Statuto;
- discutere e proporre modifiche agli Statuti regionale e nazionale;
- eleggere il Consiglio Provinciale e, se richiesto, i delegati ai Congressi
regionale e nazionale;
- individuare la necessità, i numeri e le tematiche di eventuali Commissioni
permanenti in seno al Consiglio Provinciale ed eleggerne i rispettivi
Presidenti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.
Al Congresso Provinciale partecipano con diritto di voto i delegati eletti
dalle basi associative; ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono
ammesse deleghe, ad eccezione di casi gravemente motivati da sottoporre
preventivamente alla Presidenza del Congresso.
Art. 14
Il Congresso Provinciale può svolgersi anche in forma straordinaria; esso è
convocato dal Consiglio Provinciale su iniziativa propria oppure:
- su richiesta motivata delle basi associative che rappresentino almeno un
terzo dei soci;
- su richiesta del Commissario eventualmente subentrato agli Organismi
Dirigenti su decisione del Consiglio Nazionale dell’associazione.
Il Congresso Provinciale straordinario deve essere necessariamente convocato
entro tre mesi dalla richiesta e delibera solo e soltanto sugli argomenti
per i quali è stata stabilita la convocazione.
Art. 15
Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di governo e di rappresentanza
dell’associazione; esso ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Provinciale ordinario e straordinario, stabilendone
le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- discutere ed approvare il programma annuale dell’associazione;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e la Presidenza;
- nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici ed i relativi
responsabili;
- nominare i propri rappresentanti negli organismi promossi dagli Enti
Locali o da altri enti pubblici o privati;
- promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi dell’associazione.
Decorsi sei mesi dalla data di svolgimento del Congresso Provinciale è
possibile operare la sostituzione di consiglieri decaduti e la cooptazione
di nuovi fino ad un numero massimo pari ad un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno due volte all’anno o quando ne è
fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: in questo caso dovrà
accadere entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
Quando previste, le Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio Provinciale
possono avere natura permanente o temporanea, cioè costituite per questioni
od iniziative specifiche, ed assolvono il compito di approfondimento e
proposta su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell’Associazione.
Esse sottopongono proposte operative all’approvazione del Consiglio
Provinciale nell’ambito dei temi di lavoro loro affidati. Le Commissioni
sono formate da componenti del Consiglio Provinciale e da rappresentanti di
esperienze particolarmente significative sul territorio, indicate dallo
stesso Consiglio Provinciale o dalle basi associative.
Art. 17
Il Presidente del Comitato Territoriale esercita le funzioni di
coordinamento e di direzione organizzativa dell’Associazione; la rappresenta
in giudizio e verso terzi; tiene i contatti con gli organismi dirigenti
sovraordinati; propone al Consiglio Provinciale i membri della Presidenza
Provinciale e coordina i lavori di entrambi gli organismi.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni
spettano al Vicepresidente.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati
congressuali consecutivi.
Art. 18
La Presidenza Provinciale è l’organismo esecutivo di governo del Comitato
Territoriale.
Attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Provinciale;
gestisce le attività e le risorse dell’Associazione; garantisce il
funzionamento della sede di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza.
Ha, inoltre, il compito di:
- discutere ed approvare progetti proposti dal Presidente, dai membri del
Consiglio Provinciale o da terzi;
- valutare le richieste di adesione da parte di nuovi soci individuali e
collettivi (basi associative);
- deliberare circa la riammissione, la sospensione, l’espulsione e la
radiazione dei soci individuali e collettivi, da sottoporre a ratifica da
parte del Consiglio Provinciale;
- redigere i bilanci dell’Associazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la
Presidenza Provinciale ha inoltre il compito di deliberare in merito
all’acquisizione di partecipazioni societarie, di costituzione delle
medesime e di delegarne propri rappresentanti all’interno.
Nell’esercizio delle sue funzioni, la Presidenza Provinciale può avvalersi
di responsabili di settore o dei Presidenti delle Commissioni permanenti
eventualmente nominate dal Consiglio Provinciale, i quali potranno
partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.
Art. 19
Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in presenza della
maggioranza dei membri effettivamente in carica solo nei casi di:
- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione del Congresso Provinciale, tanto
ordinario quanto straordinario;
- delibera di decadenza da componente di un organismo dirigente.
GARANZIA E CONTROLLO
Art. 20
È organismo di controllo il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di controllo amministrativo e
viene eletto dal Congresso.
Risulta formato da tre componenti effettivi più due supplenti, scelti fra i
soci non membri di organismi dirigenti di pari livello; esso elegge nel suo
seno il Presidente ed ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare
tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture
contabili.
Esso presenta ogni anno al Consiglio Provinciale una relazione sul bilancio
consuntivo.
Art. 22
Nella necessità di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli
organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli
organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi
dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra
gli organismi dirigenti;
è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Garanti costituito a livello
regionale.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di
soci o di basi associative, ovvero per propria autonoma iniziativa nel caso
ne ravvisasse la necessità.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive.
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Art. 23
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di
ARCI Comitato Provinciale di Piacenza sono:
- l’adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni;
- la verificabilità dei programmi;
- l’uguaglianza dei diritti tra tutti i soci.
Art. 24
L’elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto,
salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 25
Ogni organismo dirigente dovrà provvedere entro quattro mesi
dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito
regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell’organismo
dirigente medesimo.
Art. 26
Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza, assume
le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci
individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono all’Associazione
ARCI.
In particolare, per quanto riguarda i circoli, il Comitato Territoriale
dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e
conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi
circoli, dovrà:
- curare la predisposizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
verificandone la compatibilità con quelli dei livelli sovraordinati
dell’Associazione;
- fornire tutte quelle informazioni necessarie ai dirigenti del costituendo
circolo utili ad un corretto funzionamento della vita associativa;
- seguire l’intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima
Assemblea ordinaria.
Art. 27
In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un
organismo dirigente di una base associativa la Presidenza Provinciale,
sentito il parere del Collegio dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti
di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali
organismi e predisporre l’invio di un Commissario con il compito di adottare
le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di
normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un’apposita delibera,
dal primo Consiglio Provinciale convocato.
PATRIMONIO RISORSE AMMINISTRAZIONE
Art. 28
Il patrimonio di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- eventuali partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti
finanziari diversi;
- erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 29
Le fonti di finanziamento di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi
associative, nonché i contributi volontari corrisposti dagli stessi;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative pubbliche promozionali finalizzate al
proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi.
Art. 30
L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con
l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale del bilancio preventivo di
esercizio entro il 30 novembre e del bilancio consuntivo entro quattro mesi
dalla data di chiusura dell’esercizio, salvo comprovati impedimenti.
Di norma la presentazione, discussione ed approvazione del bilancio
consuntivo è accompagnata da una relazione scritta da parte della Presidenza
Provinciale e del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 31
Ogni livello organizzativo dell’Associazione è completamente autonomo dal
punto di vista organizzativo e patrimoniale e risponde esclusivamente delle
obbligazioni da esso direttamente contratte.
Art. 32
Il Presidente può contrarre obbligazioni solo in nome e per conto di ARCI
Comitato Provinciale di Piacenza, nei limiti delle esigenze e compatibilità
del Comitato, anche sotto forma di fidi bancari, fideiussioni e prestiti,
nonché operare l’apertura di conti bancari e postali.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 33
Lo scioglimento di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza può essere deciso
solo da un Congresso Provinciale Straordinario appositamente convocato,
oppure dai livelli sovraordinati dell’Associazione qualora si siano
verificate gravi violazioni al presente Statuto od a quello
dell’Associazione ARCI.
In caso di scioglimento il patrimonio di ARCI Comitato Provinciale di
Piacenza, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti od Associazioni senza
scopo di lucro aventi finalità assistenziali e di interesse generale
analoghe a quelle di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza e comunque per
finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, procedendo
alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i
soci.
Art. 34
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme
vigenti in materia.
Art. 35
Il Congresso dà mandato al Consiglio Provinciale, con maggioranza assoluta
dei componenti effettivi, di poter apportare modifiche al presente Statuto,
coerenti ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti
da scelte congressuali nazionali o da specifiche disposizioni di legge.
Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dal Congresso
Provinciale del 13 marzo 2010.
|