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Statuto di ARCI EMILIA-ROMAGNA
Approvato al Congresso Regionale -
Bologna 10 febbraio 2006
STATUTO
PREMESSA
Arci Nuova Associazione riconosce la propria memoria storica nelle libertà e
nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il
nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della
Costituzione repubblicana. ARCI Nuova Associazione si richiama, inoltre,
alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per
un'Europa dei cittadini.
ARCI Nuova Associazione fonda le sue radici nella storia del mutualismo e
del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e
politica con l'ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal
ministero dell'Interno.
TITOLO I
Definizione, finalità e programma
Art. 1
ARCI Nuova Associazione Emilia Romagna (N.A.E.R.) è un'associazione di
promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 e della L.R. 34/2002,
autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che
promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della
partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei
cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso
di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per
favorire un'articolata dialettica della democrazia.
ARCI N.A.E.R. favorisce il radicamento di questi valori attraverso il
proprio impegno sul territorio regionale, riconoscendo pari dignità ed
autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti
regolarmente costituite su scala territoriale e locale.
Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione
umana e civile attraverso la forma associativa che rappresenta anche una
forma peculiare di impresa sociale basata sul libero associazionismo, sul
volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.
ARCI N.A.E.R. non persegue fini di lucro.
Ha sede a Bologna in via S. Maria Maggiore n. 1.
Art. 2
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio
associativo sono l'elemento fondante di ARCI N.A.E.R. In questo senso,
l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo
dell'associazionismo e del terzo settore.
ARCI N.A.E.R., in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime
in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo
direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti
della società.
ARCI N.A.E.R. è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione,
la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e
garantita.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:
- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività
di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche
ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione
culturale;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni
ludiche, ricreative, di socialità e sportive;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle
aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di
associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti
dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza,
deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro
soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati
strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, della sicurezza, delle
pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche,
religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché
delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura
antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di
crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla
propria autodeterminazione;
- l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, anche
attraverso la pratica del servizio civile, e l'azione politica per la
riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il
riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo
strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso
l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva
di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come
partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al
razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione,
alla solitudine, alla mafia e alla criminalità organizzata, promuovendo
servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove
opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta
ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo
della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo,
d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma
anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione
con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà
internazionale e di educazione allo sviluppo anche attraverso lo sviluppo e
il potenziamento del servizio volontario europeo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli
anziani;
- l'intervento a favore della promozione del turismo sociale, visto come
strumento di conoscenza e cultura, per sviluppare ogni forma di
approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a
cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali,
organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci, anche attraverso la
stipula di convenzioni con organizzazioni turistiche;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia
della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio
modello di sviluppo.
TITOLO II
La forma associativa
Art. 4
Aderiscono ad ARCI N.A.E.R. Comitati Territoriali e Associazioni che si
riconoscono ed accettano il presente statuto ed operano nella circoscrizione
territoriale della regione.
Sono parti costitutive di ARCI N.A.E.R. i Comitati Territoriali ARCI Nuova
Associazione, con le loro basi associative e i loro iscritti. I Comitati
Territoriali, con l'adesione ad ARCI N.A.E.R. mantengono la propria
autonomia giuridica e patrimoniale.
Possono aderire ad ARCI N.A.E.R. Associazioni a carattere regionale che
accettano il presente statuto e acquisiscono la tessera nazionale dell'ARCI
quale tessera sociale dell'Associazione.
Art. 5
Il Circolo costituisce l'elemento associativo di base di ARCI N.A.E.R., esso
vi aderisce attraverso l'adesione al Comitato Territoriale di pertinenza.
L'adesione annuale all'Associazione è subordinata all'esistenza, nel proprio
statuto, di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia
etico che giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l'assenza di fini di
lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la
trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti
gli associati.
Il Circolo è anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed
espressione dell'associazione.
Art. 6
Gli associati, attraverso i Circoli, i Comitati territoriali e le
Associazioni aderenti, hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, concorrere
all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione, nelle forme della
democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere
rappresentati negli stessi nei modi e nelle forme previsti.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi
dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato
degli organismi di garanzia dell'associazione.
Art. 7
Salvo diritto di recesso la decadenza di soci e associazioni aderenti
avviene per i seguenti motivi:
- scioglimento;
- mancato rinnovo della quota di adesione annuale;
- rifiuto motivato del rinnovo dell'adesione da parte degli organismi
dirigenti.
In caso di rifiuto del rinnovo dell'adesione è possibile il ricorso al
Collegio dei Garanti.
TITOLO III
Il sistema istituzionale
Art. 8
Il sistema associativo di ARCI Nuova Associazione, che ha a suo fondamento
l'insieme delle basi associative, si articola su principi federativi nei
seguenti livelli:
- comitati territoriali;
- comitati regionali;
- organismi di direzione nazionale.
Art. 9
Il Comitato Regionale è luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa
tra i comitati territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e
rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e
politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza
dei Comitati Territoriali.
Il Comitato regionale ha il compito di promuovere e sviluppare
l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo
la costituzione di Comitati Territoriali e intervenendo nella promozione
dello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli come contributo allo
sviluppo civile di un territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi
fondi di bilancio.
E' il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e
trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni
e la realizzazione di attività specifiche.
Organizza iniziative formative e informative per i propri dirigenti e per
l'intero corpo sociale.
Art. 10
Gli organismi di direzione regionale, nelle loro diverse specifiche
funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo
dell'associazione nella sua dimensione regionale.
Sono organismi di direzione regionale:
- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- la Presidenza Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il VicePresidente Regionale.
Art. 11
Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite
dal Consiglio Regionale; esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Collegio Regionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
- eleggere il Consiglio Regionale.
Il Congresso Regionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal
caso, esso si svolge entro tre mesi dalla delibera del Consiglio Regionale,
ovvero dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del
Consiglio Regionale ovvero dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali
che rappresentino almeno un terzo dei soci a livello regionale; in ogni caso
è il Consiglio Regionale a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso
Regionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la
convocazione.
Art. 12
Il Consiglio Regionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza
dell'Associazione tra un Congresso e l'altro, esso ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché
eventuali variazioni di bilancio;
- eleggere il Presidente Regionale;
- eleggere il VicePresidente Regionale;
- convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e
licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o
patti sindacali;
- verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi
dirigenti e di garanzia dei Comitati Territoriali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di
commissariamento di strutture territoriali;
- deliberare in ordine all'ingresso di nuove associazioni;
- promuovere disegni di legge di iniziativa popolare, avanzare proposte
legislative;
- promuovere petizioni e referendum regionali.
Art. 13
Il Consiglio Regionale si riunisca almeno due volte l'anno su convocazione
del Presidente o qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi
componenti.
Art. 14
La composizione del Consiglio Regionale avviene con criterio proporzionale
corretto ed è così determinata:
- l'80% con criterio proporzionale in base ai tesserati dei Comitati
Territoriali nell'anno precedente a quello di svolgimento Congresso;
- il 20% di compensazione correttiva per situazioni particolari.
La rappresentanza numerica di un Comitato Territoriale non può comunque
superare il quarto dei componenti complessivi del Consiglio.
Il Congresso elegge, inoltre, un numero di consiglieri supplenti nell'ordine
massimo di due per ogni Comitato Territoriale per far fronte ad eventuali
dimissioni nell'arco di tempo che intercorre tra un Congresso e l'altro.
Art. 15
La Presidenza Regionale è composta dai Presidenti dei Comitati Territoriali
ARCI Nuova Associazione, essa è la sede del governo ordinario
dell'Associazione e ha il compito di:
- attuare il programma deliberato dal Consiglio regionale;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- intervenire sull'andamento della gestione del bilancio;
- compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna
dell'Associazione.
Art. 16
Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e ha le seguenti
funzioni:
- convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale e ne
assicura il regolare funzionamento;
- esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e
verso terzi;
- può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'ARCI N.A.E.R. nei
limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma
di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti
bancari e postali, su deliberazione degli organismi dirigenti.
Tali facoltà possono essere delegate, in tutto o in parte, al VicePresidente
incaricato delle funzioni vicarie.
Il Presidente non può svolgere tale funzione per più di due mandati pieni
consecutivi.
TITOLO IV
Organismi di garanzia e controllo
Art. 17
Sono organismi di garanzia e controllo:
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 18
Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e
di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione, viene eletto nei rispettivi Congressi.
Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce
pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.
Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e
deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.
Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i
soci, fra questi e gli organismi dirigenti e tra organismi dirigenti,
erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema
sanzionatorio nazionale.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione
del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nel livello
organizzativo immediatamente sott'ordinato.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di
terzi o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il
caso di ricorso in appello.
Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due
supplenti.
I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o
siano dotati di una adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti
parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi in
ogni livello dell'Associazione. Essi eleggono al loro interno il Presidente.
Il Collegio dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità
di funzionamento dell'organismo, sulla base dei principi contenuti in quello
adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti ed adotta il sistema
sanzionatorio definito dal Consiglio Nazionale.
I componenti del Collegio Regionale dei Garanti hanno diritto a partecipare
alle riunioni del Consiglio Regionale.
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo,
presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei
rispettivi congressi;
Ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei
bilanci alle scritture.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un
Presidente.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio Regionale al quale presenta annualmente una relazione
scritta sul bilancio consuntivo.
TITOLO V
Democrazia e Partecipazione
Art. 20
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di
ARCI N.A.E.R. sono:
- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
- il diritto dei soci alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 21
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza
semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà
più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- adozione di provvedimenti di commissariamento nei confronti di Comitati
Territoriali;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o
straordinari.
Art. 22
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene, di norma, a
scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi
diritto.
Art. 23
Ogni organismo deve provvedere, entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua
decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di
funzionamento dell'organismo dirigente medesimo, di accesso alle delibere
emanate e le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 24
In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di
persistenti inadempienze commesse da un organismo dirigente territoriale, il
Consiglio Regionale, su proposta del Collegio dei Garanti, può deliberare la
decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un
commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause
che hanno determinato l'evento e ristabilire, nel più breve tempo possibile,
le condizioni di normale agibilità democratica.
La decisione, che deve essere adottata con la maggioranza della metà più uno
dei propri componenti, dovrà indicare i poteri concessi fino alla
celebrazione del Congresso straordinario.
TITOLO VI
Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 25
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie;
- titoli.
Art. 26
Le fonti di finanziamento dell'ARCI N.A.E.R. sono:
- la quota parte delle adesioni e del tesseramento delle basi associative e
dei soci che aderiscono ai Comitati Territoriali;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.
Art. 27
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il
bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato, di norma, entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine
dell'esercizio a cui fa riferimento.
ARCI N.A.E.R. si dota di un Regolamento Amministrativo.
Art. 28
Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per attività sociali e per
iniziative di carattere istituzionale. Una quota di esso potrà essere
destinata ad ammortamento delle attrezzature e a fondo di riserva.
Art. 29
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 30
Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle
obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Art. 31
Lo scioglimento di ARCI N.A.E.R. può essere deliberato, con la maggioranza
dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso Regionale appositamente
convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le
passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi
finalità analoghe a quelle di ARCI N.A.E.R. o per uno o più scopi di
interesse generale, secondo le modalità stabilite da un collegio di
liquidatori all'uopo incaricato.
Art. 32
ARCI N.A.E.R. aderisce, attraverso la propria struttura nazionale, alla
Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla
realizzazione del programma della stessa.
Art. 33
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme
vigenti in materia.
Art. 34
Il Congresso dà mandato al Consiglio Regionale, con maggioranza assoluta dei
componenti effettivi, di poter apportare modifiche al presente statuto,
coerenti ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti
da scelte congressuali nazionali o da disposizioni di legge, soggette
all'approvazione del Collegio dei Garanti Nazionale.
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